DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 219
Precetto immobiliare non trascritto.
In vigore dal 8 gen 1942
Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del codice ha soltanto l'efficacia di cui all'articolo 480 del codice. L'espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-219