DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 221
Processi d'espropriazione mobiliare.
In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.
Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.
Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-221