DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo II

Art. 225

Opposizione agli atti esecutivi.

In vigore dal 8 gen 1942
Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli e seguenti in quanto applicabili. Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-225

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo