DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 225
Opposizione agli atti esecutivi.
In vigore dal 8 gen 1942
Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli e seguenti in quanto applicabili.
Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-225