DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 230

Immutabilità della competenza già fissata.

In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate. I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-230

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