DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 83 bis

Trattazione scritta della causa.

In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell' primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-83-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo