DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 83 bis
Trattazione scritta della causa.
In vigore dal 1 gen 1951
Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell' primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-83-bis