DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 70 bis
Computo dei termini di comparizione.
In vigore dal 1 gen 1951
I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-70-bis