DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 80 bis
Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.
In vigore dal 1 gen 1951
La rimessione al collegio, a norma dell' del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-80-bis