Art. 80 bis · Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 80 bis

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Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.

In vigore dal 1 gen 1951
La rimessione al collegio, a norma dell' del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-80-bis