DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 125 bis

Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-125-bis

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