DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 125 bis
244 / 307Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione.
In vigore dal 1 gen 1951
Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-125-bis