DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 131 bis
Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.
In vigore dal 1 gen 1951
(Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione).
Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-131-bis