DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo II

Art. 223

Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.

In vigore dal 8 gen 1942
I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-223

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