DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 223
63 / 307Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.
In vigore dal 8 gen 1942
I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-223