DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 217
302 / 307Riassunzione davanti al giudice di rinvio.
In vigore dal 8 gen 1942
Le disposizioni degli si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-217