DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 210

Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione.

In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell'. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell', nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-210

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo