DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 210
Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione.
In vigore dal 8 gen 1942
Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell'.
Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell', nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-210