DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 206
Impugnazione delle sentenze interlocutorie.
In vigore dal 8 gen 1942
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.
Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del codice.
Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell' del codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dall'impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.
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