DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 208
Decadenza dall'impugnazione.
In vigore dal 8 gen 1942
Alle aentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-208