Art. 202 · Prima udienza di trattazione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 202

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Prima udienza di trattazione.

In vigore dal 8 gen 1942
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli si applicano le disposizioni dell' del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-202