Art. 193 · Giuramento del curatore dell'eredità giacente.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo V

Art. 193

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Giuramento del curatore dell'eredità giacente.

In vigore dal 8 gen 1942
Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.
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