DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo V
Art. 193
278 / 307Giuramento del curatore dell'eredità giacente.
In vigore dal 8 gen 1942
Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-193