DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo IV›Capo I
Art. 163
Ordine di cessazione della vendita forzata.
In vigore dal 8 gen 1942
La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-163