DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IVCapo I

Art. 164

Atti di trasferimento del bene espropriato.

In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-164

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