RegolamentoSez. III

Art. 148

In vigore dal 27 nov 1941
Quando sono ammesse commissioni telefoniche redatte in lingua estera, è dovuta per le commissioni suddette la tassa doppia di quella stabilita per le commissioni in lingua italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-148

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Art. 148 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo