Art. 148
RegolamentoSez. III

Art. 148

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In vigore dal 27 nov 1941
Quando sono ammesse commissioni telefoniche redatte in lingua estera, è dovuta per le commissioni suddette la tassa doppia di quella stabilita per le commissioni in lingua italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-148