RegolamentoSez. II

Art. 152

In vigore dal 27 nov 1941
Le Provincie che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 240 della legge dovranno presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, corredata dal regolare progetto tecnico-finanziario che il concessionario telefonico, territorialmente competente, è tenuto a compilare su richiesta della Provincia, la quale ne rimborserà la spesa. Il progetto può anche comprendere il riordinamento degli impianti esistenti, ed il cambiamento dei sistemi di commutazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-152

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Art. 152 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo