RegolamentoSez. II

Art. 156

In vigore dal 27 nov 1941
In dipendenza dell'esecuzione dell'esercizio degli impianti, le Provincie ed i Comuni non possono richiedere nè indennità nè canoni per l'appoggio degli impianti stessi o per l'occupazione delle proprietà provinciali e comunali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-156

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Art. 156 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo