Art. 2
In vigore dal 27 nov 1941
Il detto regolamento avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, da tale data, restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate che risultino contrarie o incompatibili con esso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 23. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-rd-2