Regolamento

Art. 158

In vigore dal 27 nov 1941
Per l'esercizio delle linee fonotelegrafiche si applicano le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Dette linee saranno escluse dal servizio telefonico a mano a mano che le comunicazioni tra gli stessi centri potranno essere eseguite mediante linee del concessionario telefonico. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per le comunicazioni Host Venturi
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-158

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Art. 158 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo