Art. 158
Regolamento

Art. 158

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In vigore dal 27 nov 1941
Per l'esercizio delle linee fonotelegrafiche si applicano le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Dette linee saranno escluse dal servizio telefonico a mano a mano che le comunicazioni tra gli stessi centri potranno essere eseguite mediante linee del concessionario telefonico. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per le comunicazioni Host Venturi
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-158