Regolamento›Sez. II
Art. 153
In vigore dal 27 nov 1941
L'assunzione totale o parziale, da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla Provincia, è deliberata con decreto del Ministro per le comunicazioni, tosto che la Provincia avrà, ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-153