RegolamentoSez. II

Art. 153

In vigore dal 27 nov 1941
L'assunzione totale o parziale, da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla Provincia, è deliberata con decreto del Ministro per le comunicazioni, tosto che la Provincia avrà, ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante.
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Art. 153 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo