RegolamentoCapo VSez. I

Art. 150

In vigore dal 27 nov 1941
I Comuni o gli altri Enti che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 239 della legge dovranno avanzare domanda al concessionario telefonico della zona. Questi determina il tracciato delle linee e le modalità dell'impianto, ed esegue la relativa perizia di spesa, che dovrà comunicare al Comune o all'Ente che ha richiesto l'impianto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-150

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Art. 150 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo