RegolamentoSez. II

Art. 146

In vigore dal 27 nov 1941
I collegamenti diretti ai centralini interurbani ove esiste rete urbana sono convogliati di preferenza nei cavi dell'esercente il servizio. Tale norma si applica alle linee private che le Amministrazioni governative collegano ai centralini interurbani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-146

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