Regolamento›Sez. II
Art. 144
In vigore dal 27 nov 1941
Sono ammesse prenotazioni per conversazioni ad ora fissa.
Il Ministero nel decreto previsto dall'art. 234 della legge, potrà stabilire riduzioni speciali, entro i limiti fissati dallo stesso articolo, per le prenotazioni ad ora fissa accordate alla stampa.
Le prenotazioni suddette vengono stabilite se le linee trovansi in efficienza o se all'ora prefissata non vi siano richieste giacenti di conversazioni urgenti.
Chi ha ottenuto una prenotazione ad ora fissa, sempre che le condizioni della linea lo consentano, ha diritto di preferenza sulle altre richieste di conversazioni urgenti o urgentissime che fossero giacenti, quando dichiari di convertire la prenotazione in richiesta di conversazione urgente o urgentissima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-144