Regolamento›Sez. II
Art. 143
In vigore dal 27 nov 1941
Le unità di conversazioni in abbonamento non usufruite a causa d'interruzione del servizio potranno essere concesse se le condizioni del lavoro lo permettano, in ora posteriore a quella stabilita nel contratto, ma non oltre il termine dell'orario notturno.
Gli abbanamenti sulle linee internazionali sono inoltre soggetti alle condizioni stipulate nelle relative convenzioni.
Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due apparecchi indicati nel contratto.
Quando una conversazione in abbonamento non possa effettuarsi per guasti di linee o per altre cause inerenti al servizio, l'utente avrà diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento quanti sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno i primi tre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-143