Regolamento›Sez. II
Art. 139
In vigore dal 12 ago 1965
La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.
I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro, per le poste e per le telecomunicazioni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 22 luglio 1965, n. 875 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) chela presente modifica si applica dal 1 agosto 1965.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-139