Regolamento›Sez. II
Art. 145
In vigore dal 27 nov 1941
I collegamenti diretti alle centrali interurbane sono soggetti, ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano stabilita per la categoria prima con l'aumento del 20%.
I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa che verrà stabilita con provvedimento ministeriale.
Sono a carico dell'utente le spese di impianto e manutenzione della linea, che rimane di proprietà dell'esercente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-145