RegolamentoSez. II

Art. 145

In vigore dal 27 nov 1941
I collegamenti diretti alle centrali interurbane sono soggetti, ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano stabilita per la categoria prima con l'aumento del 20%. I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa che verrà stabilita con provvedimento ministeriale. Sono a carico dell'utente le spese di impianto e manutenzione della linea, che rimane di proprietà dell'esercente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-145

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Art. 145 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo