Art. 153
RegolamentoSez. II

Art. 153

145 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
L'assunzione totale o parziale, da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla Provincia, è deliberata con decreto del Ministro per le comunicazioni, tosto che la Provincia avrà, ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-153