Art. 6

In vigore dal 4 apr 1941
Gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe sono regolati, in quanto non sia diversamente disposto nel presente provvedimento, dall'art. 52 del regolamento sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, modificato dall' del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854. La valutazione complessiva, tanto degli esami di merito distinto, quanto di quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-6

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