Art. 7
In vigore dal 4 apr 1941
Sono vincitori del concorso per merito distinto i candidati che hanno riportato la media di otto decimi nelle prove scritte - con non meno di sette decimi in ciascuna di esse ed almeno otto decimi nella prova orale e che, in base alla votazione complessiva, si classificano utilmente in relazione al numero dei posti per i quali è stato bandito il concorso per merito distinto.
I vincitori di questo concorso hanno precedenza su quelli da promuovere a seguito dell'esame di idoneità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-7