Art. 5

In vigore dal 4 apr 1941
Le promozioni nel ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono regolate dalle seguenti disposizioni: Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto una anzianità utile di tre anni, calcolando in aumento al servizio prestato nel grado di aggiunto di procura di seconda classe, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura oppure la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza. Gli aggiunti di procura di prima classe sono promossi al grado di procuratore di terza classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito. I posti di procuratore di seconda classe sono conferiti per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità. Sono ammessi all'esame di merito distinto ed a quello di idoneità i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura di prima classe, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio nel ruolo di procura, restando esclusa la valutazione del periodo di pratica forense o di servizio prestato in altri ruoli. I posti di procuratore di prima classe sono conferiti ai procuratori di seconda classe con almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado, per una metà secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, e per l'altra metà a scelta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-5

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