Art. 10

In vigore dal 4 apr 1941
Nella prima attuazione della tabella A allegata al presente decreto possono essere conferiti nel grado di procuratore di seconda classe i posti disponibili nel grado di procuratore di prima classe. I posti da assegnare nella prima attuazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado di procuratore di seconda classe saranno conferiti: a) per un terzo ai funzionari del ruolo di procura con almeno otto anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo, i quali nell'esame di concorso per procuratore di seconda classe, espletato in applicazione dell' del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, abbiano conseguito la votazione richiesta per riuscire vincitori del concorso di merito distinto e che non hanno conseguito la promozione perché classificati oltre i posti messi a concorso; b)per un altro terzo mediante esame di idoneità fra i procuratori di terza classe, che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nel ruolo di procura, restando esclusa la valutazione del periodo di pratica forense o di servizio prestato in altri ruoli; c) per il rimanente terzo, in base a graduatoria di merito tra i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura di prima classe, che appartengano al ruolo di procura da data anteriore al 30 novembre 1926-V, o che alla data medesima abbiano appartenuto al ruolo della Magistratura dal quale siano poi passati nel ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, oppure, limitatamente agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione dal 28 ottobre 1922, che si siano trovati al 30 novembre 1926-V in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti al gruppi A o B, ovvero quali impiegati non di ruolo, ed abbiano inoltre compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, otto anni di effettivo servizio complessivo ai gradi 9°, 10° ed 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti. I funzionari di cui alla lettera a) hanno la precedenza su quelli di cui alle lettere b) e c). I candidati che superino gli esami di idoneità sono collocati nella graduatoria, risultante dalla somma dei punti della valutazione complessiva e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di servizio nel ruolo di procura e poscia sono compresi nella graduatoria di merito di cui alla lettera c), intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in quest'ultima graduatoria, con precedenza per l'idoneo, salvo il migliore collocamento che a questo spetti in dipendenza del posto occupato nella graduatoria di cui alla lettera c). I posti non coperti dai funzionari di cui alle lettere a) e b) non possono essere conferiti in base alla lettera c). Quando l'applicazione del presente articolo non ricorra più, per mancanza o per impromovibilità dei funzionari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), sono osservate le promozioni tutte le norme degli a 8.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-10

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