Art. 9
In vigore dal 4 apr 1941
Il posto di assistente per la vigilanza è conferito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sulla proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente del personale, mediante scelta tra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime della Commissione del personale, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.
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