Art. 8

In vigore dal 4 apr 1941
L'esame di idoneità si considera superato dai candidati 'che hanno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte - con non meno di sei decimi in ciascuna di esse - ed almeno sette decimi nella prova orale. Coloro che abbiano partecipato al concorso per merito distinto e non siano riusciti vincitori, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi. Agli effetti dell'eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in media nelle prove scritte e sei decimi in ciascuna di esse. I concorrenti approvati nell'esame di idoneità e quelli che riportarono nell'esame di concorso per merito distinto i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, sono collocati in unica graduatoria, risultante dalla somma dei punti della valutazione complessiva e del coefficiente espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di servizio nel ruolo di procura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-8

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