Art. 3

In vigore dal 24 apr 1979
Gli avvocati dello Stato, di grado non superiore al quarto, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, vengono col loro consenso, affidati uffici, incarichi speciali o missioni, compresi quelli da espletarsi presso le Amministrazioni o gli Enti pubblici di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889, che non consentono il regolare e continuo esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato, sono, temporaneamente, collocati fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, osservandosi le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898. Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianità di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero. I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi. Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti. Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 20 giugno 1955, n. 519 nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102 ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole "di grado non inferiore al quarto"".
  • La L. 3 aprile 1979, n. 103 nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1979.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-3

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Art. 3 Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo