Art. 11
In vigore dal 4 apr 1941
L'impiegato che, in dipendenza della riduzione di un posto nel grado di archivista, effettuata in corrispondenza della istituzione del posto di assistente per la vigilanza, venga a trovarsi in eccedenza rispetto ai posti di ruolo, è conservato in soprannumero salvo riassorbimento con la prima vacanza che si verificherà dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 41. - MANCINI
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-11