Art. 1
In vigore dal 4 apr 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, recante modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La tabella A annessa al testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, modificata dal R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, è sostituita dalla tabella A, annessa al presente decreto, vistata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-1