Art. 1

In vigore dal 4 apr 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, recante modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo; Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La tabella A annessa al testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, modificata dal R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, è sostituita dalla tabella A, annessa al presente decreto, vistata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-13;120#art-1

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Art. 1 Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo