Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo VII

Art. 27

In vigore dal 23 ago 1940
Le informazioni da richiedersi al comandante dell'aeromobile ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere intese ad accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza e degli scali intermedi toccati dall'aeromobile, il tempo impiegato per la traversata, la qualità e quantità del carico, il numero, le generalità, la provenienza e destinazione delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico dell'aeromobile, eventuali casi di malattia avvenuti a bordo, nonché il trattamento sanitario eventualmente subito negli aeroporti di partenza e di scalo. Le informazioni fornite dai comandanti degli aeromobili e le affermazioni da essi fatte non potranno farsi note ad estranei, nè essere portate a conoscenza del pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-27

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