Art. 27
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo VII

Art. 27

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In vigore dal 23 ago 1940
Le informazioni da richiedersi al comandante dell'aeromobile ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere intese ad accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza e degli scali intermedi toccati dall'aeromobile, il tempo impiegato per la traversata, la qualità e quantità del carico, il numero, le generalità, la provenienza e destinazione delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico dell'aeromobile, eventuali casi di malattia avvenuti a bordo, nonché il trattamento sanitario eventualmente subito negli aeroporti di partenza e di scalo. Le informazioni fornite dai comandanti degli aeromobili e le affermazioni da essi fatte non potranno farsi note ad estranei, nè essere portate a conoscenza del pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-27