Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 31
In vigore dal 23 ago 1940
L'aeromobile, qualunque ne sia la provenienza e lo stato sanitario, il cui comandante dichiari all'atto dell'approdo di non voler sottoporsi alle misure previste nel presente regolamento, è libero di riprendere il volo dopo essersi rifornito, in contumacia, di combustibile, di pezzi di ricambio, di viveri e di acqua. Esso non potrà tuttavia approdare in altro aeroporto del Regno se non per causa di forza maggiore o per rifornimenti.
Potrà, tuttavia, essere consentito lo sbarco di passeggieri alla condizione che dichiarino di sottoporsi alle misure prescritte dal presente regolamento.
Potrà anche, in casi eccezionali, essere consentito lo scarico di merci a condizione che le operazioni si svolgano in contumacia e che le merci stesse siano sottoposte, ove occorra, alle misure previste nei capi VIII e IX del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-31