Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 28
In vigore dal 23 ago 1940
Allorquando si verifichi uno dei casi contemplati nell' o quando il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto lo ritenga, il medico di aeroporto eseguirà la visita medica delle persone esistenti a bordo per accertare se queste non presentino segni di malattia infettiva.
A tale fine il medico di aeroporto passerà in rassegna tutte le persone esistenti a bordo, preferibilmente nell'apposito locale dell'aeroporto, nel quale esse possano accedere con le dovute cautele di isolamento, sottoponendole alle interrogazioni ed indagini mediche necessarie.
L'esame del medico si estenderà anche alle condizioni igieniche dell'aeromobile, dei bagagli e delle merci da questo trasportate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-28