Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 25
In vigore dal 23 ago 1940
La esenzione preveduta nel precedente articolo cesserà nel caso in cui:
a) sia stata segnalata nei modi indicati nell' dal comandante dell'aeromobile, ovvero sia riconosciuta all'arrivo dal medico di aeroporto, la esistenza di circostanze aggravanti in linea sanitaria o la alterazione di salute in qualche individuo a bordo;
b) l'aeromobile provenga od abbia fatto scalo in paesi che con ordinanza del Ministero dell'interno siano stati dichiarati infetti da una delle seguenti malattie infettive: peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico, vaiuolo.
Agli effetti delle misure da adottare in confronto delle provenienze per via aerea valgono anche le ordinanze di sanità marittima emanate dal Ministero dell'interno per le provenienze via mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-25